Associazione Internazionale di Archeologia Classica
Statuto
Art. 1 – Natura
L’Associazione Internazionale di Archeologia Classica, fondata il 5 Maggio 1945 tra archeologi e studiosi di antichità e riconosciuta Ente morale con D.P.R. 1247 del 04.09.1957 in G.U. n°2 del 03.01.1958, è sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana da Einaudi.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, alla disciplina transitoria di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli Enti del ” Terzo Settore”. Sino all’istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117 /2017, l’associazione sarà iscritta al Registro unico delle ONLUS ai sensi del dettato della Legge 460/97 e manterrà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
L’Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’associazione non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato, conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia; inoltre e’ iscritta nel registro delle persone giuridiche. L’Associazione non ha scopo di lucro, opera nel rispetto del principio di economicità della gestione e non può distribuire – né direttamente né indirettamente – utili, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura; è aconfessionale ed apolitica, indipendente da organizzazioni di tendenza di qualsiasi specie e natura ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.
Art. 2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Roma e può istituire sezioni in qualsiasi località in tutto il mondo. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 – Attività di interesse generale
L’Associazione costituisce un centro internazionale per tutti gli studiosi di archeologia classica e persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – in forma di azione volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi – delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere f), i) ovvero si propone di:
– promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
L’associazione, in particolare, proponendosi quale strumento operativo e di coordinamento volto a valorizzare ogni conoscenza ed energia per la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e del paesaggio, in relazione alle tematiche di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/20 inerenti l’oggetto associativo, si prefigge di raggiungere il proprio scopo nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, attraverso la promozione e lo sviluppo di azioni e iniziative volte a:
– incrementare le ricerche scientifiche;
– tutelare gli studi e incoraggiare la protezione del patrimonio archeologico;
– incoraggiare la fruizione dei beni archeologici da parte dei cittadini ed in particolare dei giovani;
– svolgere e promuovere iniziative editoriali e multimediali relative ai propri scopi ed attività;
– stimolare la costituzione o il gemellaggio di comitati o consorzi di associazioni con fini analoghi, conservando la propria autonomia; e in generale svolgere qualsiasi azione coerente con gli scopi sovraelencati.
Art. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi
Ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.
Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dalla Associazione, sarà documentato a cura dell’organo di amministrazione nella relazione di missione.
L’assemblea potrà limitare l’esercizio delle attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all’Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell’Ente, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 5 – I soci
Possono essere soci dell’Associazione gli archeologi, gli studiosi di antichità, gli enti e le istituzioni di carattere archeologico, gli enti scientifici analoghi di qualunque Nazione ovunque abbiano sede. Il numero degli associati è illimitato e comunque non inferiore ad eventuali limiti posti dalla legge.
L’ammissione di nuovi associati è informata a criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
I soci si dividono in: soci ordinari, onorari e benemeriti. I soci ordinari sono tenuti a versare una quota annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Le istituzioni, gli enti e le società versano una quota doppia.
I soci onorari non versano alcun contributo essendo nominati “honoris causa” dal Consiglio.
Gli enti, le società e i privati, estranei agli studi archeologi o di antichità che contribuiscano all’Associazione con elargizioni e donazioni di rilevante valore, o in altro modo, possono essere nominati “benemeriti”. Essi sono dispensati dal pagamento della quota e non partecipano alle votazioni né possono essere eletti alle cariche sociali.
I soci godono di tutte le facilitazioni che l’Associazione, nello svolgimento dei suoi scopi, di cui all’art. 3, crederà di stabilire a loro vantaggio e ricevono le pubblicazioni dell’Associazione con particolari agevolazioni. I soci hanno il diritto di presentare individualmente o collettivamente proposte, domande e suggerimenti, sia in occasione di Congressi e in qualunque momento, direttamente al Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, ad eccezione degli associati Onorari; gli associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alla spese annuali dell’Associazione con un contributo in denaro.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L’ammissione all’Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, è valida per l’anno solare in corso.
Gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto nell’Assemblea generale degli associati sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, o di cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. Si applicano i commi 4 e 5, art.2372 del codice civile, in quanto compatibili.
Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
Ogni associato ha il diritto:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sull’attività dell’Associazione;
– controllarne l’andamento;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
– prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività.
Ogni associato è obbligato:
– ad osservare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti, carte di valori e/o codici di comportamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
– a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
– a partecipare attivamente alla vita associativa e svolgere le attività preventivamente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 7 – Gli organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– l’Organo di controllo
Art. 8 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente ed iscritti a quella data da almeno tre mesi.
L’Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente, entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista):
– l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione dell’attività svolta;
– l’approvazione del programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo e l’approvazione del bilancio preventivo;
– la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ponesse all’ordine del giorno. L’Assemblea dei soci è convocata inoltre ogni tre anni, entro il mese di aprile, per deliberare con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista) il rinnovo degli organi assembleari:
– il Consiglio Direttivo;
– l’Organo di controllo.
L’Assemblea dei soci è convocata, in sessione straordinaria, dal Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un ventesimo dei soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
Il Consiglio Direttivo delibera la forma di svolgimento dell’assemblea.
L’assemblea dei Soci, oltre a quanto sopra indicato, ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Art. 9
L’Assemblea dei soci per le votazioni ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista) è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno e di schede di votazione inviati per posta ordinaria o elettronica a tutti i soci; e’ dunque ammessa la convocazione dell’assemblea dei soci con strumenti telematici purché vi sia stata comunicazione all’organo amministrativo del domicilio telematico con annotazione nel libro degli associati; nell’avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita per posta ordinaria “o elettronica” e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede.
Le schede di votazione sono raccolte presso la sede; l’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica da un consigliere appositamente delegato dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal Segretario generale. L’esito della votazione viene portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni.
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può abbreviare di quindici giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa Assemblea così convocata. E’ ammesso il voto per delega; ogni Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 20 membri, di cui 16 di essi vengono eletti tra i soci residenti a Roma o rappresentanti di istituzioni con se-de a Roma, ogni 3 anni, entro i termini di cui al precedente art.8, in sede di Assemblea con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (assemblea mista).
I membri del Consiglio eletti dai Soci possono cooptare, per un numero non superiore a quattro, eminenti studiosi di archeologia o di antichità classica di qualsiasi nazionalità.
Dei 16 consiglieri, dieci sono eletti tra i rappresentanti degli istituti scientifici con sede in Roma, purché tali istituti siano soci dell’Associazione ed abbiano carattere archeologico o svolgano opera di studio anche nel campo archeologico. Non può essere eletto più di un rappresentante per ciascun istituto; Altri sei membri sono eletti dai Soci tra studiosi di archeologia o di antichità classica, di qualsiasi nazionalità, residenti in Roma, che non facciano già parte del Consiglio come rappresentanti di istituti con sede in Roma.
Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto ad indire un’Assemblea straordinaria.
I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito. I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’assunzione della carica di consigliere e’ subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, di cui all’articolo 2382 del codice civile, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo ha il governo dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario; propone e guida i lavori dell’Associazione, nomina le Commissioni di cui all’art. 13 del presente Statuto e ne controlla l’attività; compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; delibera su donazioni e lasciti, sull’impiego e investimento dei fondi e sull’acquisto e alienazione di beni immobili; provvede in genere a tutto quanto occorre per l’attuazione dei fini dell’Associazione e sottopone il suo operato all’annuale Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l’anno, nel primo e nel quarto trimestre ed ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. In caso di impedimento i membri del Consiglio possono farsi rappresentare da altro membro.
Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando tra i membri presenti e membri rappresentati si raggiunge la metà più uno dei componenti effettivi del Consiglio all’atto della convocazione; in seconda convocazione, in uno dei giorni successivi, con qualsiasi numero di persone o di rappresentanze.
Ogni membro dispone di un voto proprio; inoltre può disporre per delega di non più di due voti, in rappresentanza di membri assenti.
Per le sedute nelle quali debbano essere eletti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario o si proceda alla cooptazione dei membri aggregati, occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti e rappresentati sia in prima che in seconda convocazione; qualora neanche in seconda convocazione vi fosse il numero dei membri richiesto, l’elezione e la deliberazione sarà rinviata ad al-tra seduta che non potrà essere convocata prima che siano trascorsi quindici giorni.
In tale seduta l’elezione e la deliberazione sarà valida in prima convocazione quando sia raggiunta la maggioranza assoluta, in seconda convocazione in uno dei giorni successivi con qualsiasi numero di voti.
I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione (Presidente e Vice Presidente).
Art. 12 – La Presidenza
La Presidenza è formata dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario. Essi sono eletti dal Consiglio Direttivo, con le modalità indicate nel precedente articolo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutiva. In caso di decadenza di uno dei membri della Presidenza, per dimissioni strettamente motivate ed accettate dal Consiglio o per altro giustificato impedimento, si provvede alla sua sostituzione mediante elezione che deve aver luogo non più tardi di un mese dalla decadenza.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, ne presiede i lavori e ha l’alta direzione della vita dell’Associazione.
Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento, anche ai fini della rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Segretario cura i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; ha la funzione di tesoriere e provvede a tutti i compiti assegnatigli dal Presidente e dal Consiglio e non ha un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 13 – Commissioni Consultive
Per lo studio delle proposte e per l’esecuzione delle deliberazioni prese, il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni speciali composte di suoi membri ed anche di Soci dell’Associazione aventi specifica competenza sull’argomento da trattare. Esperti tecnici di particolare competenza, anche non facenti parte dell’Associazione possono essere aggregati alle Commissioni. Le Commissioni dovranno comunicare per iscritto il risultato del loro lavoro al Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti
L’organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c..
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
L’organo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.
Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 16
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote sociali;
– contributi privati;
– proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie connesse ad esse;
– contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari.
L’associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivita’ di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita’, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 17 – Bilancio
L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 18 – Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) Il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. L’associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attivita’ in modo non occasionale.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.
Art. 19 – Modifiche allo statuto
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.
Art. 20 – Scioglimento
Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore.
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Art. 21 – Disposizioni Finali e Transitorie
Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. L’inserimento nella denominazione dell’acronimo E.T.S. diviene efficace a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A decorrere da tale momento, trova applicazione l’obbligo di fare uso dell’indicazione “E.T.S.” o “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito ed all’uopo il legale rappresentante pro tempore dell’associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente atto ed all’allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste da Uffici, Enti, Registri, nonché dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
I Soci che risultano iscritti al momento dell’approvazione delle modifiche del vigente Statuto, conservano la qualità di Soci per tutto il periodo di iscrizione ed esercitano tutte le facoltà inerenti a tale qualità, purché compatibili con quanto previsto dal vigente Statuto.
– Alessandra Capodiferro
ROSSELLA PIERANTONI – notaio