Statuto

Associazione Internazionale di Archeologia Classica
Statuto

 

Art. 1 – Natura

L’Associazione Internazionale di Archeologia Classica, fondata il 5 Maggio 1945 tra archeologi e studiosi di antichità e riconosciuta Ente morale con D.P.R. 1247 del 04.09.1957 in G.U. n° 2 del 03.01.1958, è sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana da Einaudi. L’Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato, conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia; inoltre è iscritta nel registro delle persone giuridiche.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma e può istituire sezioni in qualsiasi località in tutto il mondo.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione costituisce un centro internazionale per tutti gli studiosi di archeologia classica. I suoi scopi sono di:

– incrementare le ricerche scientifiche;
– tutelare gli studi e incoraggiare la protezione del patrimonio archeologico;
– incoraggiare la fruizione dei beni archeologici da parte dei cittadini ed in particolare dei giovani;
– svolgere e promuovere iniziative editoriali e multimediali relative ai propri scopi ed attività;
– stimolare la costituzione o il gemellaggio di comitati o consorzi di associazioni con fini analoghi, conservando la propria autonomia;
e in generale svolgere qualsiasi azione coerente con gli scopi sovraelencati.

Art. 4

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nell’art. 3.

L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – I soci

Possono essere soci dell’Associazione gli archeologi, gli studiosi di antichità, gli enti e le istituzioni di carattere archeologico, gli enti scientifici analoghi di qualunque Nazione ovunque abbiano sede.

I soci si dividono in: soci ordinari, onorari e benemeriti.

I soci ordinari sono tenuti a versare una quota annua nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Le istituzioni, gli enti e le società versano una quota doppia.

I soci onorari non versano alcun contributo essendo nominati “honoris causa” dal Consiglio.

Gli enti, le società e i privati, estranei agli studi archeologici o di antichità che contribuiscano all’Associazione con elargizioni e donazioni di rilevante valore, o in altro modo, possono essere nominati “benemeriti”. Essi sono dispensati dal pagamento della quota e non partecipano alle votazioni né possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci godono di tutte le facilitazioni che l’Associazione, nello svolgimento dei suoi scopi, di cui all’art. 3, crederà di stabilire a loro vantaggio e ricevono le pubblicazioni dell’Associazione con particolari agevolazioni. I soci hanno il diritto di presentare individualmente o collettivamente proposte, domande e suggerimenti, sia in occasione di Congressi e in qualunque momento, direttamente al Consiglio Direttivo.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione associativa: la durata della qualità di socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi.

Art. 6

Tutti i soci ordinari hanno pieno diritto al voto nelle assemblee, specie per quanto concerne l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la nomina degli organi sociali. Ogni prestazione dei soci a favore dell’Associazione è a titolo gratuito, salvo diverse delibere del Consiglio Direttivo. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.

Art. 7 – Gli organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– la Presidenza;
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 – L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci con diritto di voto, in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente, entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista):

– l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione dell’attività svolta;
– l’approvazione del programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo e l’approvazione del bilancio preventivo;
– la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ponesse all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei soci è convocata inoltre ogni tre anni, entro il mese di aprile, per deliberare con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista) il rinnovo degli organi assembleari:

– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei conti.

L’Assemblea dei soci è convocata, in sessione straordinaria, dal Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un ventesimo dei soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Il Consiglio Direttivo delibera la forma di svolgimento dell’assemblea.

Art. 9

L’Assemblea dei soci per le votazioni ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (votazione mista) è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno e di schede di votazione inviati per posta ordinaria o elettronica a tutti i soci; nell’avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita per posta ordinaria “o elettronica” e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio.

La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede.

Le schede di votazione sono raccolte presso la sede; l’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica da un consigliere appositamente delegato dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal Segretario generale.

L’esito della votazione viene portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni.

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può abbreviare di quindici giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa Assemblea così convocata.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 20 membri, di cui 16 di essi vengono eletti tra i soci residenti a Roma o rappresentanti di istituzioni con sede a Roma, ogni 3 anni, entro i termini di cui al precedente art.8, in sede di Assemblea con votazione ad referendum o in assemblea o nell’uno e nell’altro modo insieme (assemblea mista).

I membri del Consiglio eletti dai Soci possono cooptare, per un numero non superiore a quattro, eminenti studiosi di archeologia o di antichità classica di qualsiasi nazionalità.

Dei 16 consiglieri, dieci sono eletti tra i rappresentanti degli istituti scientifici con sede in Roma, purché tali istituti siano soci dell’Associazione ed abbiano carattere archeologico o svolgano opera di studio anche nel campo archeologico. Non può essere eletto più di un rappresentante per ciascun istituto; altri sei membri sono eletti dai soci tra studiosi di archeologia o di antichità classica, di qualsiasi nazionalità, residenti in Roma, che non facciano già parte del Consiglio come rappresentanti di istituti con sede in Roma.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto ad indire un’Assemblea straordinaria.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha il governo dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario; propone e guida i lavori dell’Associazione, nomina le Commissioni di cui all’art. 13 del presente Statuto e ne controlla l’attività; compila il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; delibera su donazioni e lasciti, sull’impiego e investimento dei fondi e sull’acquisto e alienazione di beni immobili; provvede in genere a tutto quanto occorre per l’attuazione dei fini dell’Associazione e sottopone il suo operato all’annuale Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l’anno, nel primo e nel quarto trimestre ed ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio. In caso di impedimento i membri del Consiglio possono farsi rappresentare da altro membro.

Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando tra i membri presenti e membri rappresentati si raggiunge la metà più uno dei componenti effettivi del Consiglio all’atto della convocazione; in seconda convocazione, in uno dei giorni successivi, con qualsiasi numero di persone o di rappresentanze.

Ogni membro dispone di un voto proprio; inoltre può disporre per delega di non più di due voti, in rappresentanza di membri assenti.

Per le sedute nelle quali debbano essere eletti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario o si proceda alla cooptazione dei membri aggregati, occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti e rappresentati sia in prima che in seconda convocazione; qualora neanche in seconda convocazione vi fosse il numero dei membri richiesto, l’elezione e la deliberazione sarà rinviata ad altra seduta che non potrà essere convocata prima che siano trascorsi quindici giorni.

In tale seduta l’elezione e la deliberazione sarà valida in prima convocazione quando sia raggiunta la maggioranza assoluta, in seconda convocazione in uno dei giorni successivi con qualsiasi numero di voti.

Art. 12 – La Presidenza

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario. Essi sono eletti dal Consiglio Direttivo, con le modalità indicate nel precedente articolo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutiva. In caso di decadenza di uno dei membri della Presidenza, per dimissioni strettamente motivate ed accettate dal Consiglio o per altro giustificato impedimento, si provvede alla sua sostituzione mediante elezione che deve aver luogo non più tardi di un mese dalla decadenza.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, ne presiede i lavori e ha l’alta direzione della vita dell’Associazione.

Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento, anche ai fini della rappresentanza legale dell’Associazione.

Il Segretario cura i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; ha la funzione di tesoriere e provvede a tutti i compiti assegnatigli dal Presidente e dal Consiglio e non ha un rapporto di lavoro subordinato.

Indipendentemente dalle particolari funzioni dei suoi membri, la Presidenza dirige collegialmente le attività dell’Associazione per ciò che concerne gli affari di ordinaria amministrazione, e in casi di particolare importanza riferisce al Consiglio.

Art. 13

Per lo studio delle proposte e per l’esecuzione delle deliberazioni prese, il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni speciali composte di suoi membri ed anche di Soci dell’Associazione aventi specifica competenza sull’argomento da trattare. Esperti tecnici di particolare competenza, anche non facenti parte dell’Associazione possono essere aggregati alle Commissioni. Le Commissioni dovranno comunicare per iscritto il risultato del loro lavoro al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea dei soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, scelti anche fra i non soci.

L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali.

I Revisori dei conti sono rieleggibili.

Art. 15

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio.

Art. 16

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

– quote sociali;
– contributi privati;
– proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i proventi dell’Associazione debbono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

Art. 17

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la relazione sull’attività svolta e il Bilancio consuntivo dell’anno trascorso e li sottopone unitamente alla relazione del Revisori dei conti all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocata nel termine di cui all’art.8.

Art. 18

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei soci.

Art. 19

Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore.

Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 20

Per quanto non è previsto nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile relativo alle associazioni.

Norme transitorie

I soci che risultano iscritti al momento dell’approvazione delle modifiche del vigente Statuto, conservano la qualità di soci per tutto il periodo di iscrizione ed esercitano tutte le facoltà inerenti a tale qualità, purché compatibili con quanto previsto dal vigente Statuto.

L’Assemblea dei soci delega altresì al Presidente i poteri per apportare al vigente Statuto, sentito il Consiglio Direttivo, quelle modifiche che si ritenessero necessarie per il coordinamento formale del testo o per ottemperare ad eventuali richieste degli organi statali di controllo