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DONAZIONI
e deducibilità

 

 

 

 

 

 

 


Le donazioni, provenienti sia da persone fisiche che giuridiche, a favore dell’AIAC Onlus, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 35 del 14 marzo 2005, sono fiscalmente deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.

Per le persone fisiche sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro

Per ottenere la deduzione è obbligatorio conservare la ricevuta del versamento, che non può essere fatto in contanti ma deve essere fatto con versamento bancario, con conto corrente o carta di credito, o tramite versamento postale.

Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annua.

Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve la donazione, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.”

Per i soggetti passivi IRES, sono deducibili dalla base imponibile (Ires) le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Per le Aps i limiti sono di 1.549,37 euro o il 2% del reddito di impresa dichiarato ( articolo 100, comma 2, lettera l) del Tuir).

Per le persone fisiche: sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (art. 15, lettera i-bis del D.P.R. 917.1986).

In tutti i casi la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite versamento bancario, con conto corrente o carta di credito, o tramite versamento postale.

Per usufruire dei benefici fiscali è necessario conservare la ricevuta (bancaria o postale) di versamento. Per le offerte tramite bonifico o carta di credito l'estratto conto ha valore di ricevuta.